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Il Tribunale

Il tribunale ordinario, che ha competenza limitata ad una circoscrizione territoriale  chiamata circondario*, è giudice di  merito in primo grado per:
  • tutte le cause civili che non rientrano nella competenza del giudice di pace o del tribunale per i minorenni;
  • tutte le cause penali che non rientrano nella competenza del giudice di pace, del tribunale per i minorenni, della corte d'assise.
Come giudice di secondo grado (appello)  il tribunale ordinario decide, sempre nel merito,  sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in materia civile o penale.
Le sentenze, in materia civile o penale, pronunciate del tribunale come giudice di prima istanza sono impugnabili davanti alla corte d'appello; quelle pronunciate come giudice d'appello sono, invece, impugnabili con ricorso per cassazione.
Il tribunale, può giudicare:
  • in composizione monocratica, ossia come organo composto da un solo magistrato (il giudice unico);
  • in composizione collegiale, ossia come collegio composto da tre magistrati:  il presidente e due giudici a latere.
La composizione monocratica costituisce la regola, mentre la composizione collegiale è prescritta nei casi previsti dalla legge.
In ogni distretto di Corte di Appello  sono istituite una o più corti di assise, ciascuna competente per una circoscrizione denominata circolo, che può coincidere con il distretto o essere una sua parte.
Presso il Tribunale ordinario del capoluogo del distretto di Corte di Appello sono inoltre istituiti:
  • il Tribunale del Riesame, con competenza estesa a tutto il territorio del distretto della Corte di Appello, che decide sulle impugnative delle misure cautelari reali e personali in materia penale;
  • un collegio, (c.d. tribunale dei ministri,) composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto e competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni;
  • la sezione specializzata in materia di imprese – cd  “Tribunale delle Imprese”- con competenza estesa al territorio del distretto della Corte di Appello, istituita con DL n. 1/12, convertito in L. n. 27/12.
*La competenza territoriale del Tribunale di Firenze si estende ai seguenti comuni rientranti nel circondario:
Bagno a Ripoli  - Barberino Val d'Elsa  - Barberino di Mugello - Borgo San Lorenzo - Campi Bisenzio - Capraia e Limite  - Castelfiorentino - Cerreto Guidi - Certaldo - Dicomano - Empoli Fiesole - Figline Valdarno - Firenze - Firenzuola - Fucecchio - Gambassi Terme - Greve in Chianti - Impruneta - Incisa in Val d'Arno - Lastra a Signa - Londa - Marradi -Montaione - Montelupo Fiorentino - Montespertoli - Palazzuolo sul Senio - Pelago - Pontassieve  - Reggello - Rignano sull'Arno - Rufina - San Casciano in Val di Pesa - San Godenzo - San Piero a Sieve - Scandicci - Scarperia - Sesto Fiorentino - Signa - Tavarnelle Val di Pesa - Vaglia - Vicchio - Vinci