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Divorzio congiunto

COS'E'

Il servizio si occupa di gestire le richieste di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

A COSA SERVE

Il servizio risponde alla richiesta dei coniugi, già separati, di procedere in maniera congiunta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CHI

I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi).

COSA DEVO FARE PER

Essere coniugi

Può essere richiesto DECORSI dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, con il presupposto che i due coniugi si trovino completamente d’accordo riguardo le condizioni di divorzio

Se i due coniugi non si trovassero d’accordo sarà necessario avviare un divorzio giudiziale

Documentazione necessaria per l’accesso al servizio:

  • Estratto atto di matrimonio
  • Certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi
  • Certificato di residenza di entrambi i coniugi
  • Verbale di udienza presidenziale
  • Sentenza di separazione /Decreto di omologa della separazione (da prodursi in copia conforme, eventualmente autenticata anche dal legale)
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
  • Scheda ISTAT mod. 253 debitamente compilata. L'obbligo di compilazione delle schede ISTAT è sancito dall'articolo 7 del D.Lgs 322/89 e dal DPR 19/07/13
  • Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all’autocertificazione

MODULISTICA

Non disponibile - disponibile scheda ISTAT

COME FUNZIONA

E’ necessario presentare la domanda al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi.

Con la domanda, che va presentata in carta semplice, si propone un ricorso che deve contenere:

  • il Tribunale che deve pronunciarsi
  • le generalità dei coniugi
  • l’oggetto della domanda
  • l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni
  • l’indicazione di eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio
  • All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile).

PROCEDURE ALTERNATIVE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 162/2014 DI CONVERSINE DEL DL 132/2014

1) convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte per ottenere una soluzione consensuale di divorzio congiunto tra i coniugi da effettuarsi senza necessità di ricorrere al tribunale.

In assenza di figli minori, ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi oppure economicamente non autosufficienti, esistono le seguenti opzioni:

2) accordo consensuale di divorzio congiunto innanzi ad ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è stato trascritto l'atto di matrimonio, senza necessità di rivolgersi al tribunale. Questo caso non esclude la presenza del legale chè è facoltativo. Questa seconda opzione sarà in vigore a decorrere dal 10 dicembre 2014. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai comuni competenti.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuseppe Gatto

 + 39 055 799 6404;

Le informazioni saranno fornite al pubblico tramite le sopra indicate utenze telefoniche dal lunedì al venerdì

+ 39 055 799 6404;

DOVE

Accesso H Piano 1 - Ruolo Generale Civile

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

Per ottenere il divorzio congiunto è indispensabile l'assistenza di un legale.

COSTI

  • contributo unificato da € 43,00 da pagare con PagoPA
ATTENZIONE: per il versamento con PagoPA vedere istruzioni nella sezione di modulistica
 

NORMATIVA

  • Legge n.898 del 1 Dicembre 1970 n. 898, modificata con Legge n. 74.del 6 Marzo 1987
  • Legge n. 55 del 06 Maggio 2015 - ATTENZIONE!!! LE NUOVE NORME ENTRANO IN VIGOLRE DAL 26 MAGGIO 2015