Il Tribunale
I Servizi del Tribunale
Amministrazione trasparente
Modulistica
Esecuzioni immobiliari
Link Utili
Interdizione
COS'E'
Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi all’interdizione dei soggetti affetti da un’abituale infermità di mente, tale da essere incapaci di provvedere ai propri interessi.
A COSA SERVE
Il servizio è finalizzato ad assicurare un’adeguata protezione nei confronti dei soggetti che si trovano nella condizione di abituale infermità di mente.
CHI
Coniuge, parenti entro il 4° grado o affini entro il 2° grado e Pubblico Ministero.
COSA DEVO FARE PER
Occorre che il soggetto sia affetto da abituale infermità di mente, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.
È necessario avere:
- Certificato di residenza
- Atto integrale di nascita (viene rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della Repubblica territorialmente competente)
- Stato di famiglia
- Documentazione medica (ove disponibile)
MODULISTICA
Non disponibile
COME FUNZIONA
Nel corso dei giudizio, il giudice istruttore designato dal Presidente procede all'esame dell'interdicendo, con la presenza del Pubblico ministero e eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, recandosi al domicilio della persona incapace, se questa è impedita; sente il parere delle persone citate e può assumere, anche di sua iniziativa, ulteriori informazioni o disporre mezzi istruttori ritenuti utili ai fini del giudizio.
Dopo l'esame, il giudice, se lo ritiene opportuno, può nominare un tutore provvisorio all'interdicendo.
Il procedimento si conclude con una sentenza, che può essere anche di rigetto.
La sentenza di interdizione - pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale - produce, di regola, effetti dal giorno della sua pubblicazione (cioè dal suo deposito in cancelleria), salvo il caso in cui si tratti di un minore non emancipato, il quale può essere interdetto solo nell'ultimo anno della minore età (la competenza, in questo caso, appartiene al Tribunale per i minorenni): in tal caso l'interdizione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età. La persona interdetta perde completamente la capacità di agire e non può più compiere alcun atto di natura personale (ad esempio: matrimonio, testamento, riconoscimento di figlio naturale) o patrimoniale.
L'interdetto è rappresentato da un tutore definitivo, nominato dal Giudice Tutelare dopo la sentenza.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuseppe Gatto
+ 39 055 799 6404;
+ 39 055 799 6404; cancelleria.1sezciv.tribunale.firenze@giustizia.it
DOVE
Accesso H Piano 5 Stanza G 10
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Necessaria
COSTI
- Esente da contributo unificato
- € 27,00 per diritti di cancelleria da pagare con PagoPA
TEMPI
5/6 mesi
NORMATIVA
- artt. 414 e segg. c.c.;
- artt. 712 e segg. c.p.c.