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Amministratore di condominio: nomina e revoca
COS'E'
Il servizio si occupa di gestire gli adempimenti relativi alla figura dell’amministratore di condominio.
A COSA SERVE
Il servizio consente agli interessati di ottenere dal Tribunale il provvedimento di nomina o di revoca nei confronti dell’amministratore di condominio.
CHI
Uno o più condomini.
COSA DEVO FARE PER
Occorre essere condomini.
È necessario avere:
- verbale di assemblea condominiale
MODULISTICA
Non disponibile
COME FUNZIONA
Quando i condomini sono più di otto, l'assemblea nomina un Amministratore.
Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'Autorità Giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L’ Amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea anche in assenza di una giusta causa. Può altresì essere revocato dall'Autorità Giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice civile, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità, ovvero quando omette di dare comunicazione all’assemblea di citazioni o provvedimenti amministrativi che eccedono le sue attribuzioni.
Sulla revoca dell’Amministratore, il Tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’Amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d'Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
La nomina e la revoca per qualunque causa dell’Amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Scuffi Alessandro
+39 055 799 6510;
volontariagiurisdizione.tribunale.firenze@giustizia.it
DOVE
Accesso B Piano 3 Stanza L06
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria in caso di nomina. Necessaria in caso di revoca
COSTI
ATTENZIONE: per il versamento con PagoPA vedere istruzioni nella sezione di modulistica
NORMATIVA
Artt. 1129 segg. c.c.