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Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio)

COS'E'

Il servizio si occupa di ricevere le istanze di ammissione al gratuito patrocinio da parte di quei soggetti che si trovano in condizioni economiche precarie e che, pertanto, chiedono di essere assistiti e difesi da un avvocato a spese dello Stato.

ATTENZIONE!!!! in materia CIVILE l'ammissione al patrocinio a spese dello stato va richiesta all'Ordine degli Avvocati

A COSA SERVE

Il servizio soddisfa l’esigenza di consentire a quei soggetti non abbienti di farsi difendere da un avvocato a spese dello Stato quando sussistono determinate condizioni.

CHI

Possono accedere al servizio quei soggetti che non sono in grado di sostenere le spese processuali poiché hanno un reddito familiare (comprensivo degli ebentuali redditi dei familiari conviventi) non superiore ad € 11.493,82 (aggiornato al 28-02-2018) elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (non aventi reddito).Tali soggetti possono essere:

  • i cittadini italiani; gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato italiano; l’Indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria; chiunque (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare l’azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato.

COSA DEVO FARE PER

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore al limite fissato dalla normativa vigente. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Quando la causa ha per oggetto diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto solo del reddito personale del richiedente.

Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art. 92 del T.U. n. 115/2002, è elevato ad € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

È necessario avere:

  • la copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  • la copia del proprio codice fiscale;
  • lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;
  • la copia del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare;
  • la copia di eventuali atti, giudiziari e non, in suo possesso e connessi all’istanza;
  • il numero di registro del procedimento penale.

MODULISTICA

non disponibile

COME FUNZIONA

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa, è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

L'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato va presentata alla Cancelleria del Giudice davanti al quale pende il processo e quindi:

  • se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari la richiesta va presentata all’Ufficio Registro generale GIP (sarà quest’ultimo a smistare la richiesta alla cancelleria del giudice di riferimento);
  • se il procedimento è nella fase successiva, la richiesta va presentata alla Cancelleria del giudice che procede;

La domanda deve essere sottoscritta. La firma in calce all’istanza deve essere autenticata o dal funzionario giudiziario o dal difensore dell’imputato ma le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti devono essere autenticate ai sensi del DPR 445/2000

La domanda può essere inviata, con gli allegati sopra menzionati, anche a mezzo raccomandata a.r. al Tribunale. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (dichiarazione sostitutiva di certificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria. La domanda è trasmessa al magistrato che procede.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione nel caso di impossibilità a produrla).

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile;
  • può accogliere l'istanza;
  • può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato.

Se il soggetto è detenuto, il decreto gli viene notificato in carcere, salvo il caso in cui l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito, se l'interessato è presente se viene chiesta in udienza. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Se l'istanza è accolta, l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello, e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Se la domanda viene rigettata, l'interessato può presentare ricorso, tramite un legale, iscrivendolo al ruolo generale civile del tribunale sul registro del contenzioso. Il ricorso è un provvedimento soggetto al pagamento del contributo unificato.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale: il beneficio non è ammesso nei procedimenti penali per evasione di imposte e se il richiedente è assistito da più di un difensore.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Non c’è un referente specifico, la richiesta è depositata al registro generale GIP nella fase delle indagini preliminari e alle cancellerie delle Sezioni Dibattimentali dopo il rinvio a giudizio.

DOVE

A seconda dalla fase del procedimento in tribunale:

  • fase GIP: Registro  generale GIP , padiglione D, VIII piano
  • fase successiva a GIP: cancelleria del giudice che procede (da verificare ubicazioni alla pagina Uffici e Cancellerie del sito)

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria per la presentazione dell'istanza, necessaria in caso di ricorso

COSTI

Esente da contributo unificato (eccetto in caso di ricorso)

NORMATIVA

Artt.74-141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).