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Amministrazione di sostegno
COS'E'
Il servizio si occupa di gestire il procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di quei soggetti che non riescono da soli, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.
L'amministrazione di sostegno si apre presso il tribunale la cui competenza territoriale coincide con la abituale dimora del beneficiario.
A COSA SERVE
Il servizio è finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi.
CHI: Beneficiario (persona interessata), Familiari entro il 4° grado, Affini entro il 2° grado, Pubblico Ministero, Tutore o Curatore, I responsabili dei servizi sanitari e sociali che, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.
COSA DEVO FARE PER
Occorre che il soggetto che usufruisce del servizio sia in stato di infermità o avere menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, o più in generale sia un soggetto che non ha la piena autonomia nella vita quotidiana e si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
È necessario avere:
- ricorso opportunamente compilato con i dati anagrafici, residenza del ricorrente (fax, mail, telefono, indirizzo, in quanto il ricorrente dovrà essere ricontattato dall’ufficio)
- ricevuta pagamento diritti di cancelleria tramite PagoPA da € 27,00 (vedi successivo paragrafo COSTI)
- nota di iscrizione a ruolo compilata con i dati del ricorrente e del beneficiario, compresi i codici fiscali (barrare "ricorso" - esenzione da contributo unificato - e tralaciare tutti i campi relativi all'avvocato poichè non è necessaria l'assitenza del legale)
- certificato medico che attesta la patologia del malato
- CUD del beneficiario
- certificato di nascita del beneficiario
- stato famiglia del beneficiario
- grado di parentela tra beneficiario e ricorrente (si evince dal ricorso)
- cartellina con indice analitico degli allegati
MODULISTICA
Disponibile
COME FUNZIONA
Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare, anche senza l'assistenza di un legale.
Per l’accesso in cancelleria si deve prendere un appuntamento, attraverso il Gestionale Appuntamenti raggiungibile dalla home page del sito dell’ufficio https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/Content/Index/57428 E' necessario creare un account. Nel momento in cui si avranno uno username ed una password si potrà entrare nell'area riservata agli appuntamenti. Scegliere nelle tendine in alto Appuntamenti - Fissa Appuntamento. A quel punto il sistema propone l'elenco degli uffici; selezionare Volontaria Giurisdizione – Settore ADS ecc. ecc.
NON VI E’ AL MOMENTO POSSIBILITA’ DI ACCESSO LIBERO. Le credenziali di accesso restano valide anche per i futuri accessi in cancelleria.
Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario (colui il quale sarà amministrato), la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti, del ricorrente, del coniuge, dei discendenti (figli e nipoti), degli ascendenti (genitori e nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Lo schema di ricorso presente nella sezione di modulistica del presente sito riporta il contenuto sopra indicato; le parti indicate in grassetto rappresentano coloro che devono essere avvisati dell'udienza di comparizione dinnanzi al giudice.
Il Giudice Tutelare fissa l'udienza per sentire personalmente la persona interessata alla tutela, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di tutela, dei bisogni e delle richieste della persona incapace.
La Cancelleria del Giudice Tutelare fornisce le indicazioni per la consultazione del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia o dell'APP Giustizia civile, dai quali, attraverso il numero di ruolo, il ricorrente potrà evincere tutte le informaizoni relative al procedimento (data udienza, nome giudice, stato fascicolo ecc. ecc.).
La consultazione pubblica dei registri può avvenire:
- tramite l'App GIUSTIZIA CIVILE, scaricabile sul proprio smart phone. Si tratta di un'applicazione ufficiale del Ministero della Giustizia, messa a disposizione gratuitamente per gli utenti.
- tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, raggiungibile alla seguente pagina web https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp
In alternativa è possibile contattare l'URP all'indirizzo e-mail urp.ca.firenze@giustizia.it
E' compito di colui che presenta il ricorso, invece, di provvedere a informare i parenti (o comunque i soggetti sopra evidenziati) ed acquisirne la dichiarazione di assenso.
Al riguardo si possono configurare tre ipotesi:
- il parente avvisato presenzia all'udienza
- il ricorrente dimostra attraverso la ricevuta di ritorno di una raccomandata di aver avvisato il parente relativamente all'udienza
- il ricorrente produce una dichiarazione di assenso da parte del parente assente all'udienza; nella sezione "modulistica" di questo sito è presnte un fac-simile
All'udienza il Giudice Tutelare esamina l'incapace e può disporre tutti gli accertamenti di natura medica e non, che ritiene utili ai fini della decisione.
Al termine dell'istruttoria il giudice emette il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno, a tergo del quale provvedimento vengono elencati tutti i poteri del suddetto Amministratore; per tutto quanto non specificato si può utilizzare il modulo relativoa alle istanze di straordinaria amministrazione, presente nella sezione "modulistica".
L'incarico di Amministratore di sostegno può essere anche a tempo indeterminato. L’Amministratore di sostegno deve presentare annualmente il rendiconto in cancelleria, apponendo in calce la firma.
ATTENZIONE: il rendiconto va redatto, utilizzando inderogabilmente il modulo presente nell'apposita sezione "modulistica di questo sito" prestando attenzione ad allegare quanto richiesto; va presentato annualmente facendo decorrere il termine per la presentazione dalla data del giuramento, dopodiché l'Amministratore ha due mesi di tempo per la consegna, nel frattempo comincia a decorrere la nuova annualità. Esemplificando: se un amministratore giura il 16 giugno di un anno il suo rendiconto dovrà riguardare il periodo 16 giugno - 15 giugno dell'anno successivo e sarà in tempo fino al 16 agosto per la presentazione.
ATTENZIONE: il rendiconto non può essere presentato per e-mail ma va presentato recandosi di persona in cancelleria previo appuntamento da prendere con il Gestionale Appuntamenti presente sulla home page del sito, fatto salvo che il giudice tutelare, nel decreto di nomina, non abbia disposto l'inoltro tramite raccomandata AR.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guida Guerino
+39 055 799 6371 (cancelleria giudice Tarchi);
+39 055 799 6418 (cancelleria giudice Alinari);
+39 055 799 6550 (cancelleria giudice Polidori);
+39 055 799 6551 (cancelleria giudice Castriota);
+39 055 799 6552 (sportello)
La risposta telefonica è limitata alla seguente fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.
volontariagiurisdizione.tribunale.firenze@giustizia.it (canale preferibile di contatto)
DOVE
Accesso B Piano 3 stanza L 02
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria
COSTI
- ricevuta pagamento PagoPA da 27.00 euro per diritti di cancelleria da pagare al deposito
- ricevuta pagamento PagoPA da 23.60 euro (11.80 x 2) per diritti di copia riferiti a decreto di nomina e verbale di giuramento - da pagare al momento del ritiro
NORMATIVA
Art. 409 ss c.c.; legge n. 6 del 9 gennaio 2004
FAQ ADS
Consultazione APP Giustizia Civile