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Inabilitazione
COS'E'
Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi all’inabilitazione dei soggetti ai sensi dell’art. 414 c.c.
A COSA SERVE
Il servizio è finalizzato ad assicurare un’adeguata protezione nei confronti dei soggetti inabili.
Sono anche causa di inabilitazione:
il maggiore di età infermo di mente lo Stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione
la prodigalità e l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, sempre che espongano il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici;
il sordomutismo e la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, qualora non supportati da educazione sufficiente (la quale implica che il sordomuto o il cieco abbiano acquisito quell'esperienza del mondo esterno che le persone normali acquistano in maniera naturale e spontanea).
CHI
Coniuge, parenti entro il 4° grado o affini entro il 2° grado e il Pubblico Ministero.
COSA DEVO FARE PER
Occorre che il soggetto sia affetto da un’infermità mentale ma che non si trovi in uno stato di incapacità talmente grave da far luogo all’interdizione.
È necessario avere:
- estratto dell’atto di nascita
- certificato di residenza
- documentazione medica disponibile.
MODULISTICA
Non disponibile
COME FUNZIONA
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore designato dal Presidente procede all'esame dell'inabilitando, con la presenza del Pubblico ministero e eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, recandosi al domicilio della persona incapace, se questa è impedita; sente il parere delle persone citate e può assumere, anche di sua iniziativa, ulteriori informazioni o disporre mezzi istruttori ritenuti utili ai fini del giudizio.
Dopo l'esame, il giudice, se lo ritiene opportuno, può nominare un curatore provvisorio all'inabilitato.
Dopo la sentenza, alla persona inabilitata viene nominato dal Giudice Tutelare un curatore definitivo, con compiti di assistenza per l'effettuazione degli atti di straordinaria amministrazione. E' questa la differenza principale rispetto all'interdizione perché, contrariamente al tutore, il curatore non rappresenta Per gli atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato va presentata apposita domanda al Giudice Tutelare del luogo di residenza dell’inabilitato.
L’inabilitato può compiere gli atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali a condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per altri atti è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per vendere beni immobili e beni mobili, per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati).l'incapace e non si sostituisce allo stesso ma lo assiste.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuseppe Gatto
+ 39 055 799 6404;
+ 39 055 799 6404; cancelleria.1sezciv.tribunale.firenze@giustizia.it
DOVE
Accesso H Piano 5 Stanza G 10
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Necessaria
COSTI
Esente da contributo unificato
€ 27.00 di diritti di cancelleria da pagare con PagoPA
NORMATIVA
- artt. 414 e 415 segg. c.c.;
- artt. 712 -720 e segg. c.p.c.