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Trapianto di organi tra viventi

COS'E'

In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge (L. 458/67, L. 483/99, L. 167/2012) consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.

L'atto di disposizione e destinazione degli organi (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei), deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.

L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo ed è sempre revocabile.

A COSA SERVE

Il servizio soddisfa l’esigenza di consentire ai soggetti che ne fanno richiesta di disporre e mettere a disposizione organi a congiunti malati o donatori estranei se il malato non ha consanguinei

CHI

Il nullaosta viene rilasciato al donatore

COSA DEVO FARE PER

L’istanza va presentata presso il Tribunale di Firenze (luogo ove  risiede il donatore o ove ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto.)

MODULISTICA

Non disponibile

COME FUNZIONA

Il giudice verifica che il donatore sia:

  • maggiorenne
  • capace di intendere e di volere,
  • a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto tra viventi,
  • sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta,
  • che si sia determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.
  • Il giudice accerta  l'esistenza del parere tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto degli organi contenuto nel referto medico.

Il nulla osta all’esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Serena Baldi

+39 055 799 6516

DOVE

Accesso B Piano 3 Stanza I 16b

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria

COSTI

La procedura è esente da contributo unificato e tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse di registro e bollo

NORMATIVA

  • Legge n. 458 del 26/06/1967
  • Legge n. 483 del 16/12/1999
  • Legge n. 167 del 19/09/2012