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Certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari

COS'E'

Il servizio si occupa di rilasciare il certificato di assenza/pendenza delle procedure fallimentari, ovvero quel certificato attestante che, nei 5 anni precedenti, nei confronti di una società/ditta non sono state dichiarate procedure concorsuali.

A COSA SERVE

Il servizio soddisfa l’esigenza di ottenere il documento che prova l’esistenza o l’inesistenza delle procedure fallimentari a carico di un soggetto.

CHI

Chiunque ne abbia interesse. Per esempio: chi chiede un mutuo, la pubblica amministrazione per le gare d’appalto, i legali rappresentanti di società in proprio o non in proprio (purché, in quest’ultimo caso, dimostrino un interesse al Giudice), enti pubblici, ditte private ecc. ecc.

COSA DEVO FARE PER

Occorre avere un interesse ad ottenere il certificato

È necessario avere:

  • Documento di identità in corso di validità
  • Visura Camerale della società (aggiornata, max 15 giorni)
  • Delega originale in caso di richiesta "per conto di"
  • Copia del documento di identità del delegante

MODULISTICA

Disponibile nell'apposita sezione di modulistica del presente sito.

COME FUNZIONA

La richiesta di certificato può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati e va fatta nel rispetto delle seguenti indicazioni.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O LORO CONTROLLATE

Per i fallimenti dichiarati, i concordati preventivi, le liquidazioni coatte amministrative e le amministrazioni controllate, le pubbliche amministrazioni devono accreditarsi a titolo gratuito sul sito https://verifichepa.infocamere.it, e chiedere attraverso il predetto portale il rilascio del relativo certificato. Qualsiasi richiesta in tal senso non verrà evasa dalla cancelleria Fallimentare.

Per la fase pre-fallimentare, ovvero per i fallimenti non ancora dichiarati,  la richiesta dei relativi certificati va presentata alla cancelleria Fallimentare, esclusivamente tramite PEC, scrivendo a fallimentare.tribunale.firenze@giustiziacert.it.

In virtù dell'obbligo di dematerializzazione, ogni richiesta non inviata via PEC non verrà evasa dalla cancelleria Fallimentare.

PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE DEBBANO RICHIEDERE IL CONTROLLO EX ART. 71 DPR 445/2000 SULLA VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX ARTT. 46 E 47 STESSO DPR SI FA PRESENTE CHE IL TRIBUNALE NON RILASCIA ALCUNA CERTIFICAZIONE A DECORRERE DAL PRIMO OTTOBRE 2016 E CHE LA STESSA PUO' ESSERE OTTENUTA ACCREDITANDOSI AL SITO https://verifichepa.infocamere.it

SOGGETTI PRIVATI

Il rilascio dei certificati relativi alle procedure concorsuali definite (uniche di pertinenza di tali soggetti) quali fallimenti dichiarati, i concordati preventivi, le liquidazioni coatte amministrative e le amministrazioni controllate, è di competenza della Camera di Commercio, tenutaria del Registro Imprese; per ulteriori informazioni s'invita a consultare il portale web https://www.registroimprese.it

Tale portale è collegato ad una banca dati nazionale, il chè assicura, attraverso la certificazione rilasciata da CCIAA, l'inesistenza di procedure concorsuali in firerimento all'intero territorio dello Stato. Per contro, il certificato emesso dal Tribunale è rilasciato accedendo ad una banca dati limitata al territorio di competenza dell'ufficio giudiziario (provincia di Firenze ad esclusione del comune di  Calenzano). Ciò implica che l'inesistenza di procedure concorsuali attestata dal Tribunale sia di fatto una certificazione parziale, poichè riferita ad un ambito territoriale ristretto e che, qualora si volesse ottenere una certificaizone valevole per tutto il territorio dello Stato, si dovrebbero chiedere tanti certificati quanti sono i tribunali italiani.

Qualora comunque l'interessato intenda rivolgersi al Tribunale, dovrà recarsi di persona in Cancelleria Fallimentare, secondo la dislocazione di cui al successivo paragrafo DOVE, munito delle marche da bollo di cui al successivo paragrafo COSTI.

La cancelleria provvede immediatamente ad effettuare la verifica sull’apposito registro rilasciando la certificazione richiesta.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andrea Aiazzi

+39 055 799 6349 + 39 055 799 6326

fallimentare.tribunale.firenze@giustiziacert.it

Le informazioni saranno fornite al pubblico tramite le sopra indicate utenze telefoniche dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 10.00

DOVE

Accesso B Piano 4 Stanza L03

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria

COSTI

  • 2 marche da bollo da € 16,00
  • 1 ricevuta di versamento con PagoPA da €  3,92 per diritti di cancelleria
ATTENZIONE: per il versamento con PagoPA vedere istruzioni nella sezione di modulistica
 

NORMATIVA

Art. 1 Legge Fallimentare