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Impugnazione avverso le ordinanze relative a misure cautelari personali e reali

COS'E'

Il servizio si occupa di ricevere le impugnazioni avverso le ordinanze relative a misure cautelari personali o reali che vengono presentate da parte dei difensori dei soggetti interessati o dal PM. 

A COSA SERVE

Il servizio soddisfa l’esigenza di garantire un riesame, anche nel merito, dell’ordinanza che ha disposto una misura cautelare personale o reale nei confronti di un soggetto o l’appello nei confronti di un provvedimento che ha respinto una richiesta di revoca di una misura cautelare.

CHI

  • Difensori
  • Autorità giudiziaria procedente (PM)

COSA DEVO FARE PER

Occorre che sia stata disposta e che esista una misura cautelare personale o reale nei confronti di un soggetto.

Per la richiesta di riesame cautelare l’avvocato deve avere:

  • l’atto impugnato,
  • l’autorità procedente,
  • le generalità del soggetto (indagato/imputato/ricorrente),
  • il luogo di detenzione (o eventuale il domicilio eletto)

MODULISTICA

Non disponibile

COME FUNZIONA

Dopo che il GIP ha adottato una misura cautelare, il difensore o l’imputato possono proporre ricorso al Tribunale del Riesame al fine di ottenere un controllo giurisdizionale sulla legittimità e sul merito del provvedimento che applica la misura. La richiesta di riesame può essere proposta esclusivamente dall’imputato o dal suo difensore. Il Pm ed anche il difensore e l’imputato possono proporre appello nei confronti di un provvedimento dell’autorità procedente che respinge un’istanza di revoca o modifica della misura cautelare in atto.

L’avente diritto presenta, nei termini previsti dal codice, ricorso diretto al Giudice del Riesame, che richiede all’autorità giudiziaria procedente gli atti necessari ai fini della decisione. Gli atti devono essere trasmessi dall’autorità procedente entro cinque giorni da tale momento. Se trattasi di riesame tale termine è previsto a pena di inefficacia della misura stessa.

Nel caso del riesame, la cancelleria provvede a registrare l’atto, a pena di inefficacia della misura, e richiede all’autorità giudiziaria procedente la trasmissione degli atti che devono pervenire entro 5 giorni dalla richiesta di riesame. 

Dopo aver ricevuto gli atti, il Presidente del Riesame provvede a fissare l’udienza entro il termine perentorio di 10 giorni.

Sempre nel caso del riesame, il Tribunale, entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, decide in camera di consiglio sulla misura cautelare. Entro lo stesso termine deve depositare in cancelleria il dispositivo della sua decisione. Nel caso dell’appello i termini sono quelli previsti dall’art. 127 c.p.p.

Nel caso del riesame, se la trasmissione degli atti non avviene entro i 5 giorni previsti dalla legge o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine di 10 giorni, l’ordinanza che ha disposto la misura cautelare perde efficacia.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott.ssa Daniela Diodati

+ 39 055 799 6890 (esecuzione provvedimenti; notifica);

+ 39 055 799 6893 (fissazione udienza; richiesta atti)

DOVE

Tribunale del Riesame, Viale Guidoni, quartiere di Novoli

Padiglione D, piano 4, stanza G10

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

Secondo i casi è necessaria o meno l’assistenza di un avvocato

COSTI

Esente da contributo unificato

NORMATIVA

Art. 309 segg. c.p.p.