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Accettazione della carica di esecutore testamentario
COS'E'
Il servizio cura gli adempimenti relativi all’accettazione della carica di esecutore testamentario.
A COSA SERVE
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari per curare l’esecuzione delle clausole del testamento. L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
COSA DEVO FARE PER
È necessario avere:
- certificato di morte - accettato certificato scaricato dal sito del Comune
- 1 marca da bollo da € 16,00
- certificazione attestante la residenza al momento del decesso- codice fiscale e documento di identità dell’esecutore
- codice fiscale del defunto
- copia autentica del testamento
- codice fiscale e documento di identità dell’esecutore testamentario
Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 200,00 con MOD. F23 ritirando in cancelleria facsimile e riconsegnarlo, dopo il versamento, lo stesso giorno.
Il versamento non può essere effettuato prima poiché la cancelleria appone sul modello il numero della procedura.
ATTENZIONE: IN CASO DI RINUNCIA ALLA CARICA L'IMPOSTA DI REGISTRO NON E' DOVUTA.
MODULISTICA
Non disponibile
CHI
L’esecutore testamentario può accettare ovvero rinunciare presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione.
COME FUNZIONA
Con il testamento il “de cuius” può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, può nominare altro o altri in loro sostituzione. La persona nominata deve, con dichiarazione resa presso il Tribunale competente, accettare o rinunciare all’incarico. Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio. I minori di età e gli incapaci (interdetti, inabilitati) non possono essere nominati esecutori testamentari. Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario. L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta esclusivamente nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione. L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi. Quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, soggetti dichiarati assenti o interdetti l’esecutore testamentario procede alla apposizione dei sigilli, facendo redigere l’inventario. L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno. Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Serena Baldi
+39 055 799 6516 oppure 6452
volontariagiurisdizione.tribunale.firenze@giustizia.it
DOVE
Accesso B - Piano 03 Stanza I 16b
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e cancellerie".
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria.
COSTI
1 marca da bollo da € 16,00 e versamento di € 200,00 con MOD. F23 ritirando in cancelleria fac-simile.
L'IMPOSTA DI REGISTRO NON E' DOVUTA IN CASO DI RINUNCIA ALLA CARICA.
NORMATIVA
artt. 700 e segg. c.c.