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Ammissione tempestiva o tardiva di crediti

COS'E'

Il servizio si occupa di ricevere le istanze da parte di quei soggetti che vantano dei crediti verso una persona fisica/giuridica dichiarata nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di liquidazione giudiziale, e pertanto richiedono di essere inseriti nello stato passivo ai fini del soddisfacimento dei crediti stessi all’interno della procedura.

A COSA SERVE

Il servizio soddisfa l’esigenza di ammettere al passivo della liquidazione giudiziale quei soggetti che vantano dei crediti verso una persona fisica/giuridica sottoposta a liquidazione giudiziale.

La domanda di ammissione dei crediti è tempestiva quando la richiesta viene depositata entro i trenta giorni prima dell’udienza fissata nella sentenza di liquidazione giudiziale per la verifica di crediti; è tardiva quando viene depositata oltre i trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo. 

La domanda può essere presentata entro l’anno dall’esecutività del primo stato passivo.

CHI

Ciascun soggetto creditore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale.

COSA DEVO FARE PER

Occorre avere un credito nei confronti di una persona fisica/giuridica

L'istanza di ammissione allo stato passivo deve essere presentata obbligatoriamente alla PEC del fallimento, reperibile presso la locale Camera di Commercio, allegando la documentazione che dimostri l’esistenza del credito.

È necessario avere:

  • Il nome del creditore;
  • l’importo richiesto;
  • i dati del fallimento;
  • il nome del giudice delegato;
  • il nome del curatore;
  • la data di udienza;
  • il credito che si intende insinuare ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione, con specificazione delle eventuali cause di prelazione e allegazione della documentazione

MODULISTICA

Non disponibile

COME FUNZIONA

La domanda deve essere depositata con le modalità sopra specificate 30 giorni prima dell’udienza per verificare lo stato passivo del debitore.

L’istanza è immediatamente consegnata al liquidatore che deve depositare in cancelleria il progetto sullo stato passivo almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata.

All'esito dell'esame dello stato passivo e trascorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte del liquidatore ai creditori, è possibile proporre opposizione allo stato passivo.
A tal fine è necessario, obbligatoriamente tramite un legale, iscrivere il ricorso di opposizione sul registro delle procedure concorsuali, pagando il contributo unificato in base al valore della domanda, con applicazione della maggiorazione correlata all'impugnazione (art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002).
Resta ferma l'iscrizione delle opposizioni sul registro del contenzioso civile avverso gli stati passivi delle vecchie procedure fallimentari (art. 205 e successivi CCIII - art. 98 e successivi Legge Fallimentare)

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Elio Lappano

+39 055 799 6326+ 39 055 799 6285 -

Le informazioni saranno fornite al pubblico UNICAMENTE tramite posta elettronica.

DOVE

Acceso B Piano 4 Stanza L03

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria in fase di presentazione della domanda, necessaria in caso di opposizione.

COSTI

Esente da contributo unificato.

NORMATIVA

  • D.Lgs 12/01/2019 nr. 14 - Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza - art. 206 e successivi
  • Art. 93 Legge Fallimentare (ammissione tempestiva) - vecchie procedure
  • Art. 101 Legge Fallimentare (ammissione tardiva) - vecchie procedure