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Procedimenti relativi agli atti dello stato civile
COS'E'
Il servizio si occupa di gestire tutte le richieste inerenti quei procedimenti che attengono alla rettifica, alla ricostruzione, alla formazione o cancellazione di un atto e opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile.
A COSA SERVE
Il servizio è finalizzato soddisfare tutte le richieste relative agli atti dello stato civile.
In particolare, può essere promossa:
- la rettifica di un atto dello stato civile
- la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato
- l’opposizione al rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione e di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.
CHI
Qualsiasi parte interessata.
COSA DEVO FARE PER
Occorre avere interesse alla rettifica, alla ricostruzione, alla formazione o cancellazione di un atto dello stato civile.
È necessario avere:
- Documentazione a sostegno della domanda
- Copia dell’atto da correggere
MODULISTICA
Disponibile
COME FUNZIONA
I procedimenti devono essere promossi con ricorso da presentare al Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o dove si chiede che venga eseguito l’adempimento.
Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare.
Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle istanza di rettificazione viene trasmessa d’ufficio allo stato civile.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Alessandro Scuffi
+39 055 799 6510
+39 055 799 6880; +39 055 799 6451; volontariagiurisdizione.tribunale.firenze@giustizia.it
DOVE
Accesso B Piano 3 Stanza I 02
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria
COSTI
- Esente da contributo unificato; € 27,00 diritti notificazione
NORMATIVA
Artt. 95 - 101 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.