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Separazione consensuale

COS'E'

Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi alla separazione consensuale attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo, decidono dei separarsi.

A COSA SERVE

Il servizio è finalizzato a realizzare la separazione consensuale di quei coniugi che, di comune accordo, decidono di non vivere più sotto lo stesso tetto e di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.

CHI

I coniugi in maniera congiunta, SEMPRE con l’assistenza di un avvocato.

COSA DEVO FARE PER

Occorre essere coniugi.

È necessario avere:

  • ricorso per separazione consensuale in doppia copia, firmato da entrambi i coniugi;
  • estratto dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
  • certificato cumulativo di Residenza e Stato di famiglia di entrambi i coniugi (se ancora conviventi è sufficiente un certificato);
  • Scheda ISTAT mod. 252 debitamente compilata. L'obbligo di compilazione delle schede ISTAT è sancito dall'articolo 7 del D.Lgs 322/89 e dal DPR 19/07/13;
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 anni nel caso vi siano soggetti minori.

MODULISTICA

Disponibile scheda ISTAT

COME FUNZIONA

Il ricorso va depositato in Cancelleria dal legale in PCT.

Dopo la presentazione del ricorso i coniugi:

  • devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;

PROCEDURE ALTERNATIVE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 162/2014 DI CONVERSIONE DEL DL 132/2014

1) convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte per ottenere una soluzione consensuale di separazione personale tra i coniugi senza necessità di ricorrere al tribunale.

In assenza di figli minori, ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi oppure economicamente non autosufficienti, è altresì prevista la seguente opzione:

2) accordo consensuale di separazione innanzi ad ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è stato trascritto l'atto di matrimonio, senza necessità di rivolgersi al tribunale. In questo caso non è esclusa l'asitenza di un legale ma è facoltativa. Questa seconda opzione entrerà sarà in vigore dal 10 dicembre 2014. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai comuni competenti.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Scuffi Alessandro

DOVE

Accesso B Piano 3  - Volontaria Giudisdizione

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

Necessaria.

COSTI

  • contributo unificato da € 43,00 

 

NORMATIVA

Artt. 149 sgg. c.c.