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Separazione consensuale
COS'E'
Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi alla separazione consensuale attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo, decidono dei separarsi.
A COSA SERVE
Il servizio è finalizzato a realizzare la separazione consensuale di quei coniugi che, di comune accordo, decidono di non vivere più sotto lo stesso tetto e di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.
CHI
I coniugi in maniera congiunta, SEMPRE con l’assistenza di un avvocato.
COSA DEVO FARE PER
Occorre essere coniugi.
È necessario avere:
- ricorso per separazione consensuale in doppia copia, firmato da entrambi i coniugi;
- estratto dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
- certificato cumulativo di Residenza e Stato di famiglia di entrambi i coniugi (se ancora conviventi è sufficiente un certificato);
- Scheda ISTAT mod. 252 debitamente compilata. L'obbligo di compilazione delle schede ISTAT è sancito dall'articolo 7 del D.Lgs 322/89 e dal DPR 19/07/13;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 anni nel caso vi siano soggetti minori.
MODULISTICA
Disponibile scheda ISTAT
COME FUNZIONA
Il ricorso va depositato in Cancelleria dal legale in PCT.
Dopo la presentazione del ricorso i coniugi:
- devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
PROCEDURE ALTERNATIVE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 162/2014 DI CONVERSIONE DEL DL 132/2014
1) convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte per ottenere una soluzione consensuale di separazione personale tra i coniugi senza necessità di ricorrere al tribunale.
In assenza di figli minori, ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi oppure economicamente non autosufficienti, è altresì prevista la seguente opzione:
2) accordo consensuale di separazione innanzi ad ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è stato trascritto l'atto di matrimonio, senza necessità di rivolgersi al tribunale. In questo caso non è esclusa l'asitenza di un legale ma è facoltativa. Questa seconda opzione entrerà sarà in vigore dal 10 dicembre 2014. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai comuni competenti.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Scuffi Alessandro
DOVE
Accesso B Piano 3 - Volontaria Giudisdizione
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Necessaria.
COSTI
- contributo unificato da € 43,00
NORMATIVA
Artt. 149 sgg. c.c.