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Ammortamento Titoli

COS'E'

In caso di smarrimento o sottrazione di un titolo se ne richiede l’ammortamento al Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, cioè che il titolo sia dichiarato inefficace verso i terzi e che sia autorizzato il pagamento oppure ottenere un duplicato.

A COSA SERVE

Il servizio è finalizzato ad ottenere un duplicato del titolo dall’istituto di credito. E’ una procedura che priva di validità verso i terzi un titolo (ad es. assegno, libretto, cambiale) smarrito, distrutto o rubato e consente di ottenere un decreto che ne autorizza il pagamento o il duplicato.

CHI

Le persone che hanno smarrito un titolo o che hanno subito un furto.

COSA DEVO FARE PER

Occorre aver smarrito, distrutto o aver subito il furto di un titolo

È necessario avere:

  • Denuncia di smarrimento ai carabinieri o polizia
  • Comunicazione di smarrimento presentata all’Istituto di Credito emittente
  • Istanza al tribunale e nota di iscrizione al ruolo
  • Nota di iscrizione a ruolo

MODULISTICA

Disponibile

COME FUNZIONA

La richiesta di ammortamento va presentata in cancelleria della Volontaria Giurisdizione, unitamente a copia della denuncia; il fac-simile d'istanza è disponibile nella sezione di modulistica di questo sito. All'esito positivo del provvedimento, ovvero quando il Tribunale ha provveduto all'autorizzazione, occorre ritirare presso una delle stanze sotto indicate nel paragrafo DOVE, terzo piano accesso B, le copie autentiche dell'atto, solitamente due, e successivamente recarsi presso gli Ufficiali Giudiziari al piano 1 accesso E per effettuare le notifiche. A tal fine, le copie autentiche vengono lasciate agli UNEP; dopo circa 15 giorni si vanno a ritirare gli originali delle copie notificate. Con queste ultime, dopo 90 giorni dall'avvenuta notifica, occorre recarsi al primo piano accesso H - Ruolo Generale - sempre del Tribunale per richiedere il certificato di non opposizione.
Se disposta dal giudice, è necessaria la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda; solo dopo 90 giorni dalla pubblicazione sarà possibile ottenere il certificato di non opposizione.

Per la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale vedi qui

Il certificato di non opposizione viene rilasciato direttamente allo sportello, senza tempi di attesa, da parte della dott.ssa Sabina Massei; non occorre compilare moduli di richiesta ma semplicemtne presentarsi alla cancelleria muniti di due marche da bollo da 16.00 euro ed una ricevuta di versamento con PagoPA da 3.92 euro per diritti di certificato.

Il certificato ottenuto va presentato alla banca per il rilascio del duplicato del titolo.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Alessandro Scuffi (per la volontaria giurisdizione) Sabina Massei (per il certificato di non opposizione)

+39 055 799 6644;

+39 055 799 6451;

DOVE

Accesso B Piano 3 Stanza L05 oppure I06

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria

COSTI

Tutto da pagare con PagoPA
  • Contributo unificato di 98,00 euro
  • Diritti di cancelleria di 27,00 euro
  • Diritti di copia per la richiesta copia (€ 11,80 senza urgenza dopo tre giorni oppure € 35,40 con urgenza stesso giorno)
ATTENZIONE: per il versamento con PagoPA vedere istruzioni dedicate alla volontaria giurisdizione nella sezione di modulistica
 

NORMATIVA

  • Artt. 2006 - 2016 - 2027 codice civile
  • R.D. n. 1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore)
  • R.D. n.1669/1933 (per cambiali)
  • L. n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore)