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Autorizzazione alla vendita per conto di minori, interdetti o inabilitati
COS'E'
Il servizio si occupa di ricevere le istanze di autorizzazione alla vendita per conto di minori, minori emancipati, interdetti o inabilitati.
A COSA SERVE
Quando occorre procedere a determinati atti nell'interesse di un incapace (minore di età sottoposto a tutela, inabilitato o interdetto) il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere l’autorizzazione del Tribunale. L'autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili; per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare. La vendita può essere disposta solo per necessità o utilità evidente dell’incapace.
CHI
Il genitore del minore, il curatore dell’inabilitato, il tutore dell’interdetto o del minore, che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio.
COSA DEVO FARE PER
Occorre la presenza di un soggetto incapace (minore di età sottoposto a tutela, inabilitato o interdetto).
È necessario avere:
- copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
- copia autentica dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
- copia semplice del verbale di inventario;
- originale della perizia asseverata (recente, non altre) e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda;
- copia semplice della nomina del tutore/curatore/amministratore, se vi è tutela/curatela/amministrazione di sostegno o del verbale di giuramento dello stesso;
- nota d'iscrizione a ruolo (scaricabile dalla sezione modulistica).
MODULISTICA
Disponibile
COME FUNZIONA
L’interessato presenta la domanda per l’autorizzazione al Tribunale.
E' competente il Tribunale del luogo di residenza dell’incapace.
La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega. Prima di depositare la domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’interessato deve ottenere il parere dal Giudice Tutelare che va apposto sulla domanda (il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso; se non è prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio). Competente per il parere è il Giudice Tutelare che ha in carico il procedimento.
Le parti si recheranno dal notaio per la vendita, muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Serena Baldi
+39 055 799 6552; +39 055 799 6516;
+39 055 799 6557; +39 055 799 6451; volontariagiurisdizione.tribunale.firenze@giustizia.it
DOVE
Accesso B Piano 3 Stanza I 16b
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria.
COSTI
- Esente da contributo unificato per il minore gli interdetti e gli inabilitati
- Ricevuta di versamento con PagoPA da € 27,00 per diritti di cancelleria
Nel caso in cui si tratti di atti relativi all’eredità occorre:
- Ricevuta di versamento PagoPA del contributo unificato € 98,00 + diritti di cancelleria € 27,00
NORMATIVA
Artt. 320, 375, 394,424 c.c.