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Rimborso Spese a Testimoni

COS'E'

Il servizio cura gli adempimenti relativi alla liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai testimoni citati, nell’ambito di PROCEDIMENTI PENALI, dalla Procura della Repubblica di Firenze o dal Tribunale.

A CHI SPETTA

  • ai testimoni non residenti (compresi persone offese dal reato, denunzianti e querelanti) citati dalla Procura della Repubblica o dal Tribunale.
  • agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi ai sensi dell’art. 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 (sempre che gli accompagnatori non siano essi stessi testimoni).
  • ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

NB: i testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

A CHI NON SPETTA

  • alla persona offesa che si sia costituita parte civile  a meno che la stessa non sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
  • ai testimoni e ai consulenti tecnici citati a richiesta di parte  (difesa e parte civile). Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
  • al testimone minore di anni quattordici non spetta alcuna indennità.

COSA SPETTA - SPESE RIMBORSABILI

  • Biglietti ferroviari in II classe sui servizi di linea; se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
  • Biglietti aerei in classe economica (esclusivamente nel caso di previa autorizzazione scritta rilasciata dall’Autorità Giudiziaria).

COSA NON SPETTA - SPESE NON RIMBORSABILI

Spese di soggiorno, pasti, utilizzo di taxi o mezzi urbani e comunque tutto quanto non indicato tra le SPESE RIMBORSABILI

COSA DEVO PRESENTARE

  • Domanda di rimborso in originale con relativa attestazione di partecipazione all’udienza rilasciata dal cancelliere in aula (fac-simile di domanda presente nella sezione modulistica).
  • Decreto di citazione a comparire quale testimone unitamente alla relata di notifica, in originale.
  • Biglietti ferroviari in II classe (nel caso di deposito in cancelleria si provvederà a trattenere l’originale dell’andata e ad effettuare copia conforme per il biglietto ritorno; in caso contrario, occorrerà spedire per posta entrambi i biglietti in originale). In mancanza del titolo di viaggio, ossia nei casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasposto diversi da quelli di linea, ecc.) la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, sulla base della presentazione all’ufficio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal teste (fac-simile di dichiarazione ex DPR 445 presente nella sezione modulistica); nel solo caso di invio della documentazione per posta occorrerà altresì la  fotocopia di un documento di identità.
  • Biglietti aerei in classe economica unitamente alla relativa autorizzazione scritta all’uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all’Autorità Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione – in caso di mancanza di autorizzazione non è ammesso rimborso).
  • Nel caso di personale appartenente alle Forze dell’Ordine citato a rendere testimonianza su fatti inerenti il servizio (ufficiali di PG, Guardia di Finanza ecc.), che intende richiedere il rimborso, in quanto non ha potuto usufruire del viaggio gratis per impossibilità nell’utilizzo di mezzi di servizio o per assenza di convenzioni regionali, in aggiunta alla sopraelencata documentazione sarà necessario presentare anche una fotocopia del foglio di viaggio (se rilasciato dall’amministrazione di appartenenza).

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata o spedita per posta all’ufficio, all’indirizzo sotto indicato, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

MODULISTICA

Disponibile

COME FUNZIONA

È necessario depositare la documentazione sopraindicata in originale presso la cancelleria Spese di Giustizia (Accesso A - I piano - stanze C04-C22-C34) entro le h. 13.00 del giorno in cui è resa la testimonianza oppure inviare tutto per posta, preferibilmente raccomandata, al seguente indirizzo: “Tribunale di Firenze, Ufficio Spese di Giustizia, Viale A. Guidoni 61- 50127 Firenze”

Si precisa che le richieste prive, in tutto o in parte, della documentazione indicata (debitamente compilata – i campi sono obbligatori) non verranno prese in considerazione.

ATTENZIONE!!!!

Per i testimoni residenti all'estero, citati dalla Procura e/o dal Tribunale, verranno rimborsate le SPESE RIMBORSABILI come sopra evidenziate, oltre ad un pernottamento in hotel di media categoria ed un pasto in ristorante di media categoria (queste ultime voci di spesa, così come indicate negli atti di citazione notificati all'estero, in base a quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti SOLO per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale - cfr. Circ. 15/03/2006 Ministero della Giustizia). Occorre produrre tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute ed il modulo di richiesta per cittadini privati, reperibile nella sezione di modulistica del presente sito.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: dott.ssa Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Claudio Romano

tel. +39 055 7996319  fax +39 055 7996850 -

DOVE

Accesso A - Piano 1 Stanze C04-C22-C34

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

non necessaria

COSTI

il servizio è esente da qualsiasi costo

NORMATIVA

DPR 115/2002 ARTT. 45-48, ART. 71, ART. 199