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Gestione della crisi da sovraindebitamento
COS'E'
Si tratta di una procedura che riguarda la cancellazione dei debiti di tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure fallimentari, non avendo i requisiti previsti dalla correlata legge. Può riguardare, quindi, persone fisiche, piccole imprese o società artigiane ovvero consumatori. in tal modo si scongiura il ricorso al mercato dell'usura, da un lato, e, d'altro canto, si evita che il soggetto sovraindebitato diventi vittima dei propri creditori; per contro, attraverso la procedura, lo stesso può ripartire da zero e riacquistare credibilità sociale.
A COSA SERVE
Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziaria volto alla cancellazione dei debiti pregressi, attraverso il ricorso ad una delle seguenti tre procedure:
- accordo del debitore, rivolto a soggetti che svolgono attività imprenditoriale ma che sono esclusi dalla legge fallimentare
- piano del consumatore, rivolto ai consumatori
- liquidazione dei beni, rivolta a tutti i soggetti che intendano vendere tutti i propri beni per onorare i propri debiti e soddisfare i propri creditori
CHI
Ciascun soggetto sovraindebitato ed escluso dalla legge fallimentare, che non si trovi nelle condizioni ostative all'accesso previste dalla legge.
COSA DEVO FARE PER
La procedura si svolge in due fasi, la prima di competenza di un OCC (organismo di composizione della crisi; d'ora in poi solo OCC) e la seconda di competenza del Tribunale-Sezione Fallimentare deputato ad emanare il provvedimento finale.
In riferimento alla prima fase il soggetto interessato può ricorrere direttamente ad un OCC tra quelli iscritti nel registro ufficiale presso il Ministero della Giustizia, oppure chiedere al Tribunale di nominarne uno. In questo ultimo caso la richiesta di nomina dovrà essere presentata alla cancelleria della volontaria giurisdizione.
La seconda fase, che interessa la cancelleria fallimentare, concerne la presentazione da parte dell'OCC di tutti i documenti necessari all'ottenimento del provvedimento del giudice.
MODULISTICA
disponibile la richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi
COME FUNZIONA
Il soggetto sovraindebitato che intenda ricorrere direttamente ad un OCC di cui al registro ufficiale tenuto dal Ministero della Giustizia, si recherà presso la sede dell'OCC prescelto al fine di esporre la propria situazione debitoria e concordare la modalità di accesso alla procedura più confacente al proprio caso; compito dell'OCC è validare con una relazione l'esposizione debitoria, da allegare ai documenti necessari per accedere alla procedura.
Il registro ufficiale è raggiungibile alla seguente pagina web http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx
Per semplificare la ricerca si fa presente che su Firenze sono operativi:
- al numero 55 del registro OCC in OCF presso l'Organismo di Conciliazione Forense
- al numero 110 del registro OCC della CCIAA presso la Camera di Commercio
Il soggetto sovraindebitato che intenda chiedere al Tribunale la nomina di un OCC dovrà presentare tale richiesta alla cancelleria della volontaria giurisdizione utilizzando la modulistica presente su questo sito. Appreso il nominativo dell'organismo nominato dal Tribunale, attraverso la comunicazione della cancelleria di volontaria giurisdizione ai recapiti indicati nella richiesta, il soggetto si rivolgerà all'OCC ed anche in questo caso illustrerà la la propria situazione debitoria al fine di ottenerne dall'OCC stesso una validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il proseguio.
Successivamente, dovrà essere presentato ricorso presso la cancelleria fallimentare del Tribunale della città in cui risiede il soggetto interessato. Ricevuta la documentazione, il giudice delegato fissa un'udienza, comunicata all'interessato ed all'OCC, alla quale questi ultimi possono partecipare. Il giudice delegato, all'esito dell'udienza e dell'esame della documentazione, dispone in merito. A questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILI DEL SERVIZIO
Serena Baldi - Volontaria Giurisdizione
Elda Bennati - Fallimentare
+39 055 799 6516 - Volontaria Giurisdizione
+39 055 799 6287 - Fallimentare
DOVE
Accesso B Piano 3 Stanza I 02 - Volontaria Giurisdizione
Accesso B Piano 4 Stanza L 03 - Fallimentare
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria in entrambe le fasi
COSTI
-
Ricevuta di versamento PagoPA del contributo unificato € 98,00 + diritti di cancelleria € 27,00
fase di volontaria giurisdizione in caso di nomina di OCC richiesta al Tribunale (questa fase si può evitare ricorrendo direttamente ad un OCC di cui al registro presso il Ministero della Giustizia) - Ricevuta di versamento PagoPA del contributo unificato € 98,00 + diritti di cancelleria € 27,00 fase di fallimentare
NORMATIVA
Legge nr. 3 del 27 gennaio 2012