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Ammissione tempestiva o tardiva di crediti

COS'E'

Il servizio si occupa di ricevere le istanze da parte di quei soggetti che vantano dei crediti verso una persona fisica/giuridica dichiarata fallita, e pertanto richiedono di essere inseriti nello stato passivo ai fini del soddisfacimento dei crediti stessi all’interno della procedura.

A COSA SERVE

Il servizio soddisfa l’esigenza di ammettere al passivo fallimentare quei soggetti che vantano dei crediti verso una persona fisica/giuridica dichiarata fallita.

La domanda di ammissione dei crediti è tempestiva quando la richiesta viene depositata entro i trenta giorni prima dell’udienza fissata nella sentenza di fallimento per la verifica di crediti; è tardiva quando viene depositata oltre i trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo.

La domanda può essere presentata entro l’anno dall’esecutività del primo stato passivo.

CHI

Ciascun soggetto creditore del fallito.

COSA DEVO FARE PER

Occorre avere un credito nei confronti di una persona fisica/giuridica
L'istanza di ammissione allo stato passivo deve essere presentata allegando la documentazione che dimostri l’esistenza del credito.

È necessario avere:

  • Il nome del creditore;
  • l’importo richiesto (vanno esposti sinteticamente i fatti che giustificano il credito ed indicato l’eventuale titolo di prelazione al quale si abbia diritto);
  • i dati del fallimento;
  • il nome del giudice delegato;
  • il nome del curatore;
  • la data di udienza;
  • il credito che si intende insinuare ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione, con specificazione delle eventuali cause di prelazione e allegazione della documentazione

MODULISTICA

Non disponibile

COME FUNZIONA

Per i fallimenti dichiarati prima del 19.12.2012 (in difetto di comunicazione del curatore che inviti alla presentazione telematica):

  • la domanda deve essere depositata in cancelleria 30 giorni prima dell’udienza per verificare lo stato passivo del debitore. L’istanza è immediatamente consegnata al curatore che deve depositare in cancelleria il progetto sullo stato passivo almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata

Per i fallimenti dichiarati dopo il 19.12.2012 e per quelli nei quali si sia stata inviata dal curatore comunicazione ai creditori con invito alla presentazione delle domande in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso del curatore:

  • la domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di posta certificata al curatore del fallimento, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni della procedura: è onere del creditore comunicare al curatore ogni eventuale variazione.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bennati Elda

+ 39 055 799 6363;

+ 39 055 799 6285;

DOVE

Accesso B Piano 4 L03

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE: Non necessaria

COSTI

Esente da contributo unificato

NORMATIVA

  • Art. 93 Legge Fallimentare (ammissione tempestiva)
  • Art. 101Legge Fallimentare (ammissione tardiva)