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Istanza di fallimenti

COS'E'

Il servizio si occupa di ricevere le istanze di fallimento e i ricorsi presentati da chi richiede la dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale .

A COSA SERVE

Il servizio soddisfa l’esigenza di dichiarare il fallimento nei confronti di un soggetto iscritto alla Camera di Commercio come impresa individuale o società.

CHI

  • un creditore o più di uno (solo se lavoratori dipendenti del fallendo - le istanze di fallimento promosse dai lavoratori sono esenti dal contributo unificato), in entrambi i casi assistiti da un legale
  • debitore anche senza l’assistenza di un legale c.d. FALLIMENTO IN PROPRIO
  • Pubblico Ministero

COSA DEVO FARE PER

Occorre essere in possesso dei titoli esecutivi in originale o in copia conforme (decreto ingiuntivo, verbale di pignoramento, atto di precetto) piuttosto che fatture, cambiali, assegni e comunque qualsiasi altro titolo a fondamento del credito.

È necessario avere quali allegati all'istanza:

  • Visura della Camera di Commercio (aggiornata, max 15 giorni)
  • Copia ultimo bilancio per le società di capitali: s.r.l. e s.p.a.
  • Certificati contestuali (residenza e cittadinanza) di tutti i soci illimitatamente responsabili per le società di persone: s.d.f., s.a.s., s.n.c. e certificato contestuale dell'imprenditore in caso d'impresa individuale. NON AMMESSA AUTOCERTIFICAZIONE
  • nota di accompagnamento (le istanze di fallimento promosse dai lavoratori sono esenti)

ATTENZIONE

gli allegati di cui ai punti 1,2 e 3, oltre a qualsiasi altro atto a supporto dell'istanza, vanno prodotti in duplice copia, per il Presidente del Collegio.

MODULISTICA

Non Disponibile

COME FUNZIONA

L'istanza si propone al Tribunale del luogo in cui ha sede legale l'impresa (ditta individuale o società). ATTENZIONE il comune di Calenzano rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Prato.

Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato in Italia, là dove l'impresa ha la sede secondaria più importante.

L’istanza di fallimento è depositata in cancelleria, allegando la documentazione richiesta sopra riportata. Per l'attestazione del deposito è richiesto il pagamento con PagoPA di € 3,92 di diritti cancelleria.

In caso di fallimento in proprio possono configurarsi due ipotesi: A) il ricorrente si presenta personalmente in cancelleria e il Funzionario provvede ad autenticarne la firma B) il ricorrente si avvale dell'assistenza di un difensore il quale provvede ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria.

Il giudice fissa l’udienza disponendo la convocazione del convenuto fallendo; in caso di fallimento in proprio, la convocazione di quest'ultimo avverrà solo se richiesto nel ricorso.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE URP: Antonella Ruta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Marianna Rucireta

+ 39 055 799 6363;

Le informazioni saranno fornite al pubblico tramite UNICAMENTE tramite posta elettronica

+ 39 055 799 6285;

DOVE

Accesso B Piano 4 L03

ORARI DI APERTURA

consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

ASSISTENZA LEGALE

Facoltativa solo nel caso si tratti di fallimento in proprio

COSTI

  • Ricevuta di versamento PagoPA del contributo unificato € 98.00 + diritti di cancelleria € 27.00 cui aggiungere € 3.92 di diritti di cancelleria in caso si voglia attestazione di deposito - (le istanze di fallimento promosse dai lavoratori sono esenti dal contributo unificato)

ATTENZIONE: per il versamento con PagoPA vedere istruzioni nella sezione di modulistica
 

NORMATIVA

  • Artt.1 e ss. Legge Fallimentare
  • D.lgs. n.5 del 9 Gennaio 2006
  • D.lgs. 12/9/2007 n.169