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Richiesta di oblazione dopo la notifica del decreto penale
COS'E'
Il servizio si occupa di ricevere le richieste di oblazione dell’imputato dopo la notifica del decreto penale.
L’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa.
A COSA SERVE
Il servizio soddisfa l’esigenza di estinguere il reato attraverso il pagamento di una somma di denaro stabilita dalla legge.
CHI
L’imputato che ne abbia interesse o il suo difensore
COSA DEVO FARE PER
L’oblazione è ammissibile solo ed esclusivamente per gli illeciti di lieve gravità, in particolare:
- per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.);
- per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis c.p.).
È necessario avere:
- documento di identità in corso di validità, consegnato dall’interessato stesso oppure dal suo difensore
MODULISTICA:
Disponibile in cancelleria quella relativa al fac-simile di F23.
ATTENZIONE! Non utilizzare il modulo di F23 presente nella sezione modulistica del sito poiché riporta codici non validi in caso di oblazione.
COME FUNZIONA
Entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l’imputato con l’atto di opposizione può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione all’Ufficio del GIP Decreti Penali.
Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice titolare del procedimento fissa la somma da versare entro un termine e ne fa dare notizia al richiedente, il quale potrà assumere informazioni in cancelleria sulla quantificazione esatta delle spese processuali.
Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare presso la cancelleria del giudice titolare una delle copie del modello F23 con la data di accettazione ed il timbro dell’istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento. Le informazioni relative allo stato del procedimento si chiedono alla cancelleria del Giudice titolare del procedimento.
Il Giudice, avuta prova certa del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato. Le copie delle sentenze si richiedono all’Ufficio sentenze GIP.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
DOVE
- Deposito e consultazione: ufficio Decreti penali, Accesso D, stanza G01 Piano 8
- Indulto, Irrevocabilità Decreti penali: ufficio Decreti penali, Accesso D, stanza G.02 Piano 7
- Informazioni sullo stato della procedura: cancelleria del GIP di riferimento, Accesso D, Piano 8
ORARI DI APERTURA
consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria
COSTI
Esente da contributo unificato
NORMATIVA
Artt. 162 e 162bis c.p.