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Lavori di pubblica utilità

Presso il Tribunale di Firenze è presente l'Ufficio per i lavori di pubblica utilità

Responsabile ufficio: Magistrato dott.ssa ZATINI Antonella

Referente ufficio: Funzionario dott.ssa OGNIBENE Laura

Ubicazione ufficio: Piano: 9 Stanza: G03

Email: lpu.tribunale.firenze@giustizia.it

E' possibile contattare l'ufficio unicamente per e-mail all'indirizzo sopra indicato.

Per informazioni di primo livello e per il reperimento della modulistica necessaria per l’accesso all’istituto, è possibile rivolgersi all'URP piano 1 accesso A negli orari di apertura – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Il lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

E’ possibile svolgere lavori di pubblica utilità nei seguenti casi:

1) In caso di guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti come prevedono gli articoli 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992, Nuovo codice della strada, come modificati. La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

2) I lavori di pubblica utilità possono essere applicati anche per i reati previsti dal comma 5 dell’art. 73 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità), quando non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; viene comminata in alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria.

La sanzione viene disposta dal giudice su richiesta dell’imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art 444 del codice di procedura penale (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, nonché l’ente o l’amministrazione dove deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata.

3) I lavori di pubblica utilità possono essere disposti anche quando il giudice concede la sospensione condizionale della pena e ritiene che sia necessaria un’attività riparatoria da svolgere entro un determinato termine.

4) Infine i lavori di pubblica utilità sono una condizione necessaria del programma di trattamento quando l’imputato chiede di poter essere messo alla prova. Se ne ha diritto (per reati puniti fino a quattro anni di reclusione) il giudice sospende il processo e fissa una udienza al termine della sospensione per controllare se vi è stata esecuzione dei lavori di pubblica utilità. In questo caso il buon esito della messa alla prova estingue il reato.

L’attività di lavoro non retribuita viene svolta presso con gli enti pubblici territoriali e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, dal Presidente del tribunale, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa. L’elenco degli enti convenzionati è inserito in questo sito ed è richiedibile all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio LPU sopra indicato.

L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l’attività lavorativa, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati.

Il giudice, con la sentenza di condanna, incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna o – a seconda dei casi l’autorità di pubblica sicurezza -di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio di esecuzione penale esterna o l’autorità di pubblica sicurezza riferiscono al giudice eventuali trasgressioni e, in ogni caso, l’esito dell’attività lavorativa.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero, il giudice che procede o quello dell’esecuzione (con le formalità di cui all’art. 666 del codice di procedura penale), tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata sostituita. Avverso al provvedimento di revoca è ammesso il ricorso in Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

Messa alla prova

Le persone indagate o imputate per i reati di resistenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, di rissa, furto, ricettazione e per altri reati puniti fino a quattro anni di carcere possono chiedere che il processo a loro carico sia sospeso e di essere “messi alla prova”. Per ottenere questa sospensione bisogna dare la propria disponibilità a risarcire il danno e a eliminare le conseguenze del reato. In particolare la persona deve essere disposta a svolgere un lavoro di pubblica utilità presso un ente pubblico o un’associazione di volontariato. Se la prova è positiva il reato viene cancellato e non risulterà dal certificato penale. Se durante la prova la persona commette un reato o trasgredisce le prescrizioni imposte dal giudice il processo riprende immediatamente.

Appena la persona indagata o imputata ha notizia di un processo penale nei suoi confronti deve, al più presto, fare domanda di sospensione del processo al giudice.

Con la domanda di sospensione del processo l’indagato o l’imputato deve però dimostrare di essersi rivolto all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Firenze

Tel.: 055263191 - fax: 0552631927 - 0552631928 - N.T.P.: 055

Email: uepe.firenze@giustizia.it

P.E.C.: uepe.firenze@giustiziacert.it

Indirizzo: Via Borgo la Croce, 60/r - CAP 50121

Dati aggiornati al: 01/04/2016

con la richiesta a quell’ufficio di predisporre un programma di messa alla prova che deve contenere:

  • Una sintetica descrizione della situazione personale e famigliare del richiedente;
  • L’impegno a risarcire il danno alla persona offesa e a svolgere lavori di pubblica utilità o di volontariato
  • La disponibilità a incontrare la persona offesa per una eventuale attività di mediazione o di conciliazione.

Il giudice deciderà solo quando sarà in possesso del programma di messa alla prova. E’ pertanto interesse dell’imputato di affrettare i tempi per la presentazione del programma. La sospensione del processo non può durare più di due anni ma per i reati meno gravi può durare anche pochi mesi.

Il Tribunale di Firenze – a mezzo dell’U.R.P. e dell’Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità – fornisce utili informazioni per l’individuazione di enti convenzionati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.