Il Tribunale
I Servizi del Tribunale
Amministrazione trasparente
Modulistica
Esecuzioni immobiliari
Link Utili
Concordato Fallimentare
COS'E'
Il servizio riceve i Ricorsi per l’ammissione alla procedura di concordato fallimentare ex art. 124 L.F.
A COSA SERVE
Il concordato è uno strumento finalizzato alla cessazione/chiusura del fallimento, già dichiarato con sentenza. Con tale concordato viene raggiunto un accordo tra il fallito ed i creditori, volto a soddisfare parzialmente le esigenze di questi ultimi, che viene omologato dal giudice delegato.
CHI
- Uno o più creditori
- Un terzo
- Il fallito (nei termini di cui all’articolo 124 L.F.)
COSA DEVO FARE PER
Occorre presentare un ricorso, direttamente in cancelleria fallimentare o per via telematica; questa seconda via è percorribile unicamente da quei soggetti abilitati all’interlocuzione telematica con il Tribunale tramite sistemi informatici (SIECIC), non bastando una semplice PEC.
Attenzione: la firma sul ricorso dovrà essere autenticata, da un legale o in cancelleria. L'autenticazione non è necessaria per eventuali richieste di integrazione.
Con la presentazione del ricorso nasce un SUB procedimento all’interno del fascicolo del fallimento che, ancorché avente una propria natura, si inserisce nella procedura fallimentare.
E’ necessario depositare:
- Ricorso per concordato fallimentare;
- Nota di iscrizione a ruolo;
- Contributo unificato (€ 98.00) e diritti di cancelleria (€ 27.00);
- Documentazione varia a fondamento del ricorso.
MODULISTICA
Non disponibile
COME FUNZIONA
La proposta di concordato, oggetto del ricorso, viene presentata al giudice delegato che, successivamente, provvederà all’omologazione, previo parere del curatore fallimentare e del comitato dei creditori.
Prima dell’omologazione, tuttavia, il giudice delegato ordina che la proposta venga comunicata ai creditori i quali hanno facoltà di opporvisi, manifestando il proprio dissenso; il giudice fissa un termine per tale manifestazione, che non può essere inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni, trascorso il quale, in caso di silenzio, la proposta s’intende accettata.
Decorsi tutti i termini previsti dalla legge il giudice delegato provvede all’omologazione, che diventa efficace trascorsi 30 giorni dalla notificazione del decreto di omologa ad opera della cancelleria, senza che sia proposto alcun reclamo alla competente Corte di Appello.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simona Borgioli
+ 39 055 799 6363;
+ 39 055 799 6285; fallimentare.tribunale.firenze@giustizia.it
DOVE
Accesso B Piano 4 L03
ORARI DI APERTURA
Consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
ASSISTENZA LEGALE
Non obbligatoria
COSTI
ATTENZIONE: per il versamento con PagoPA vedere istruzioni nella sezione di modulistica
NORMATIVA
Legge Fallimentare – art. 124 e segg.