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Elenco Professionisti delegati operazioni di vendita beni immobili ex art. 179 ter disp. Att. Cpc
COS'È
Presso ogni Tribunale è istituito un Elenco di professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili (Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai).
Si tratta di un Elenco nel quale sono iscritti i nomativi di professionisti (Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai) che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.
L’Elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal Consiglio dell’ordine a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’Elenco.
Ogni tre anni il Comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il Comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Si tratta di un Elenco nel quale sono iscritti i nomativi di professionisti (Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai) che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.
L’Elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal Consiglio dell’ordine a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’Elenco.
Ogni tre anni il Comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il Comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
A COSA SERVE
Serve al giudice dell’esecuzione quando, all’interno di una procedura esecutiva, occorra delegare un professionista per provvedere alle operazioni di vendita di un bene immobile.
CHI
Può richiederne l’iscrizione:
- chiunque sia fornito di competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sia di condotta morale specchiata e sia iscritto al rispettivo ordine professionale;
- chi abbia la residenza o il domicilio nel circondario del Tribunale;
- nessuno può essere iscritto in più di un Tribunale, pertanto nel caso in cui si desideri cambiare Elenco, occorre cancellarsi dall'attuale ed iscriversi nel successivo.
COSA DEVO FARE PER
Per iscriversi all’Elenco del Tribunale occorre presentare apposita domanda utilizzando la modulistica presente nell'apposita sezione di questo sito.
La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la PEC indicata alla presente pagina web.
La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la PEC indicata alla presente pagina web.
MODULISTICA
Disponibile nella sezione modulistica di questo sito, unitamente ad un fac-simile di modello F23 per il pagamento del dovuto, valevole solo per il bollo (vedi successivo paragrafo COSTI)
COME FUNZIONA
Le domande presentate vengono sottoposte alla valutazione del Comitato all'uopo costituito che si riunisce con cadenza semestrale per esaminare le nuove domande di iscrizione secondo il seguente calendario:
- entro il 30 giugno di ciascun anno per esaminare le domande di iscrizione presentate fino al 15 maggio;
- entro il 30 dicembre di ciascun anno per esaminare le domande di iscrizione presentate fino al 15 novembre.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
REFERENTE URP: Antonella Ruta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Anna Maria Cardone
Telefono +39 055 7996281
PEC ctu.tribunale.firenze@giustiziacert.it
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Anna Maria Cardone
Telefono +39 055 7996281
PEC ctu.tribunale.firenze@giustiziacert.it
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria
COSTI per l'iscrizione ad ogni albo
- bollo da euro 16,00 – pagamento tramite F23
NORMATIVA
Art.179 ter delle disp. att. c.p.c. come modificato dal D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022